Art. 3 — Disposizioni transitorie e finali
I titolari di licenza di esercizio di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 51 e 52 del medesimo decreto, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione, presentano al Ministero dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano preliminare delle operazioni di disattivazione di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposito regolamento, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito l'ISIN, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, nonche' con la previsione di verifiche periodiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneita' alla direzione e conduzione degli impianti e delle predette strutture.
Testo vigente dal 19 settembre 2017
