[1]Cooperazione tecnica

[2]1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle regolamentazioni tecniche, delle norme, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformita' al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale. 2. Nel quadro della loro cooperazione, le Parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:

  • a)nel rafforzare sia la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati; la cooperazione scientifica e tecnica per una migliore qualita' delle regolamentazioni tecniche, delle norme, delle prove, della vigilanza del mercato, della certificazione e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative;
  • b)nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, prove, vigilanza del mercato, certificazione e accreditamento;
  • c)nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualita' in Ucraina per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformita', e il sistema di vigilanza del mercato;
  • d)nel promuovere la partecipazione dell'Ucraina ai lavori delle competenti organizzazioni europee;
  • e)nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli al commercio che dovessero presentarsi;
  • f)nel coordinare le loro posizioni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (di seguito "UNECE").

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art55 · fonte del testo

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