Art. 12-octies — Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui al titolo VI, Capo I, Sezioni I e II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La notifica delle sanzioni applicate al trasportatore, ai sensi dell'articolo 12-septies, ove non gia' precedentemente avvenuta, si considera validamente effettuata al rappresentante legale dello stesso o a un suo delegato al ritiro del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, all'atto della sua restituzione. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto e' aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo vigente dal 21 marzo 2023
