Art. 1 — Ambito di applicazione

Il presente decreto e' finalizzato alla salvaguardia delle varieta' di riso tipiche italiane e all'indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varieta' in costituzione, alla valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socioeconomica del territorio in cui e' praticata e alla tutela del consumatore, anche in ordine alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso. Il presente decreto si applica al prodotto ottenuto dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l'alimentazione umana. Il presente decreto non si applica al prodotto tutelato da un sistema di qualita' riconosciuto nell'Unione europea, ne' al prodotto destinato ad essere commercializzato in altri Paesi.

Testo vigente dal 7 settembre 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131~art1 · fonte del testo