Art. 3 — Classificazione del riso e denominazioni dell'alimento

Il riso e' classificato nei seguenti gruppi:

  • a)riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario;
  • b)riso a grani medi ovvero riso medio;
  • c)riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A;
  • d)riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B. Le definizioni dei gruppi di cui al comma 1 e delle caratteristiche qualitative dei grani sono riportate nell'allegato 1. Per il riso semigreggio (o integrale), i parametri biometrici sono da considerarsi relativi ai grani del corrispondente riso lavorato. La denominazione dell'alimento e' costituita dal nome di uno dei gruppi indicati al comma 1. La denominazione dell'alimento puo' essere accompagnata dal nome di tutte le varieta' di riso greggio, elencate e descritte nel registro di cui all'articolo 6, da cui il riso e' ottenuto, che non siano le varieta' tradizionali di cui all'articolo 5, comma 2. I nomi delle varieta' di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell'alimento. Sulla confezione e' consentito l'utilizzo di nomi di fantasia ed e' consentito indicare che il prodotto possiede particolari caratteristiche, purche' tali indicazioni non siano in contrasto con la denominazione dell'alimento e non inducano in errore il consumatore sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione del prodotto, ai sensi degli articoli 7 e 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011. Nella denominazione dell'alimento deve figurare:
  • a)l'indicazione «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio» se la lavorazione subita e' diversa da quella indicata all'articolo 2, comma 1, lettera c);
  • b)il particolare trattamento subito;
  • c)il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varieta' di riso greggio da cui il riso e' ottenuto. La denominazione dell'alimento «miscela di risi colorati» deve essere utilizzata per il prodotto ottenuto da due o piu' varieta' di riso greggio che hanno colori diversi del pericarpo e che inoltre possono singolarmente o in combinazione appartenere a gruppi diversi, avere subito lavorazioni diverse, avere subito trattamenti diversi. E' vietato miscelare risi bianchi e risi parboiled se nella miscela non sono presenti anche risi colorati. Sulla confezione del prodotto di cui al comma 7 e' vietato ogni riferimento ai gruppi di cui al comma 1 ed e' consentito indicare i nomi di tutte le varieta' che costituiscono la miscela.

Testo vigente dal 7 settembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131~art3 · fonte del testo

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