Art. 73 — Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 10 febbraio 2005. n. 30
All'articolo 152, comma 2, del Codice, le parole: "una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana" sono sostituite dalle seguenti: "un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonche' da una copia degli eventuali disegni".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
