Art. 127 — Modifiche di denominazione
Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attivita' produttive si intende riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali si intende riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Testo vigente dal 18 agosto 2010
