Art. 126 — Relazione al Parlamento in materia di invenzioni biotecnologiche
[1]Dopo l'articolo 243 del Codice e' inserito il seguente:
[2]"Art. 243-bis
[3](Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche)
[4]1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
