Art. 113 — Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 204, comma 2, del Codice e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Esse possono certificare la conformita' delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall'estero da prodursi all'Ufficio italiano brevetti e marchi.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
