Art. 30 — Rilevanza delle basi imponibili concordate
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
Abrogato dal 1 gennaio 2025
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
Abrogato dal 1 gennaio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2024
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2024 al 1 gennaio 2025. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonche' dei contributi previdenziali obbligatori, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 2, ferma restando la possibilita' per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, lo stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13~art30 · fonte del testo
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