Art. 32 — Cessazione del concordato
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
Abrogato dal 1 gennaio 2025
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 giugno 2025, n. 81.
Abrogato dal 1 gennaio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2024
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 2024 al 1 gennaio 2025. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:
tolto: a) il contribuente modifica l'attivita' svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attivita' rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditivita' previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
tolto: b) il contribuente cessa l'attivita';
tolto: b-bis) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 190, maggiorato del 50 per cento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 GIUGNO 2025, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-02-12;13~art32 · fonte del testo
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