Art. 6 — Adozione di restrizioni operative
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Comitato tecnico-consultivo al fine di emanare linee di indirizzo per l'adozione delle restrizioni operative di cui al presente decreto, nonche' per individuare e proporre all'E.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative ritenute idonee, alla luce delle valutazioni di cui all'articolo 4, comma 1, ad evitare il ripetersi del superamento dei limiti acustici di cui all'articolo Il Comitato tecnico-consultivo opera tenendo conto delle eventuali proposte delle Commissioni aeroportuali competenti, nonche' delle osservazioni dei soggetti interessati di cui all'articolo 10 e stabilisce le modalita' idonee a garantire l'adeguata pubblicita' di cui all'articolo 10, comma 1, in accordo con l'E.N.A.C. 2. La Commissione aeroportuale, verificato il superamento dei limiti acustici di cui all'articolo 2, ne da' tempestiva comunicazione al Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1, nonche' all'E.N.A.C., formulando eventuali proposte e fornendo la documentazione necessaria. Le restrizioni operative previste dal presente decreto sono adottate dall'E.N.A.C., con proprio provvedimento emanato entro 60 giorni dalla proposta del Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1, tenendo conto delle eventuali indicazioni operative della competente commissione aeroportuale. Il Comitato di cui al comma 1 e' composto da dieci tecnici indicati rispettivamente:
- a)dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di presidente;
- b)dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- c)dall'E.N.A.C.;
- d)da ENAV S.p.a.;
- e)dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici;
- f)dalle Regioni e Province autonome;
- g)dall'Unione delle province d'Italia;
- h)dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- i)dalle associazioni dei vettori aerei piu' rappresentative a livello nazionale;
- j)dall'associazione delle societa' di gestione aeroportuale. I componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 durano in carica due anni e possono essere confermati. Gli oneri connessi allo svolgimento della attivita' di valutazione prevista dal comma 1 ed i costi inerenti al funzionamento del Comitato, ivi compreso il trattamento economico di missione eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato, sono posti a carico del gestore dell'aeroporto interessato.
Testo vigente dal 17 febbraio 2005
