Art. 7 — Restrizioni operative esistenti
Le disposizioni dell'articolo 4 non si applicano:
- a)alle restrizioni operative adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
- b)alle modificazioni tecniche di ordine minore che non hanno incidenza significativa sul piano dei costi per le compagnie aeree e che sono apportate a restrizioni operative parziali introdotte dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 17 febbraio 2005
