La Consob, quale autorita' competente ai sensi del titolo II del regolamento (UE) 2023/1114, oltre a esercitare i poteri di cui all'articolo 4 del presente decreto, puo', previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, procedere nei confronti degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attivita' diverse dai token collegati ad attivita' o dai token di moneta elettronica a:

  • a)perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • b)sequestro del profitto dell'illecito, anche per equivalente. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 187-octies del TUF. Nei casi di cui al comma 1, viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Nell'esercizio dei propri poteri la Consob puo' avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

Testo vigente dal 13 settembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-05;129~art15 · fonte del testo

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