Art. 22 — Autorizzazione e notifica
Il Ministero autorizza e notifica gli organismi di valutazione di conformita' ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del presente decreto. Gli oneri relativi alle attivita' di notifica, autorizzazione, rinnovo e controllo degli organismi di valutazione della conformita', eseguite dal Ministero, sono a carico dei medesimi organismi. Le spese di effettuazione delle attivita' di cui al comma 2 rientrano nelle prestazioni delle attivita' eseguite per conto terzi secondo la normativa vigente in materia.
Testo vigente dal 14 luglio 2016
