Art. 5 — Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili
Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresi', prevedere misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei carburanti per trasporti.
Testo vigente dal 12 luglio 2005
