Art. 4 — Modalità di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili
Le modalita' di prima promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti sono quelle fissate, fino all'anno 2007, dall'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ulteriori modalita' di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante apposite norme.
Testo vigente dal 12 luglio 2005
