Dopo l'articolo 5-bis del decretolegge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' inserito il seguente: "Art. 5-ter (Accertamento delle violazioni e sequestro). - 1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 3 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e Il, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza al controvalore di venti milioni di lire, sono soggetti a sequestro secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 indicate nel comma 1. 3. Il sequestro e' eseguito nel limite del quaranta per cento dell'importo in eccedenza, o senza tale limite se l'oggetto del sequestro e' indivisibile o non e' conosciuto l'autore dei fatti accertati. 4. Il sequestro e' eseguito senza il limite indicato nel comma 3 anche quando, per la natura e l'entita' dei valori trasferiti o che si tenta di trasferire, il relativo controvalore in lire non risulta agevolmente determinabile all'atto del sequestro medesimo. In tale caso, i valori sequestrati che superano il limite indicato nel comma 3 sono restituiti agli aventi diritto entro trenta giorni dalla data di esecuzione del sequestro. 5. L'interessato puo' ottenere dall'UIC la restituzione dei valori sequestrati depositando presso la tesoreria provinciale dello Stato del luogo della propria residenza o sede, o di quello del sequestro, una cauzione pari al quaranta per cento dell'importo in eccedenza a garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. La cauzione puo' essere sostituita da una fidejussione prestata per lo stesso ammontare da una banca operante nel territorio dello Stato.".

Testo vigente dal 15 maggio 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;125~art3 · fonte del testo

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