L'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' cosi' modificato:
- a)nei commi 1, 2, 4 e 5 le parole: "pena pecuniaria" sono sostituite con le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria";
- b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. La violazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila.";
- c)nel comma 6 le parole: "pene pecuniarie" sono sostituite con le parole: "sanzioni amministrative pecuniarie";
- d)il comma 7 e' soppresso;
- e)dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall'articolo 3, omette di indicare le generalita' del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.".
Testo vigente dal 15 maggio 1997
