Art. 1 — Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario

Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 5 il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attivita' lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.»;
  • b)l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Locali di soggiorno e di pernottamento). - 1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. 2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica. 3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o piu' posti. 4. Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a piu' posti. 5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, e' preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a piu' posti. 6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati e' garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano. 7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.»;
  • c)all'articolo 8 il primo comma e' sostituito dai seguenti: «E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonche' di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona. Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.». Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Testo vigente dal 26 ottobre 2018

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;124~art1 · fonte del testo

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