Art. 3 — Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di semplificazione delle procedure
[1]Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 18-ter, comma 3, le lettere a) e b)
[2]sono sostitute dalle seguenti: «a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza;
- b)nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.»;
- b)all'articolo 30, primo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Agli imputati il permesso e' concesso dall'autorita' giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.»;
- c)all'articolo 35-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: «e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste» sono sostituite dalle seguenti: «e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui e' comunicato contestualmente il reclamo, e che puo' comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste»;
- d)all'articolo 69-bis il comma 5 e' abrogato.
Testo vigente dal 26 ottobre 2018
