Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Abrogato dal 12 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Abrogato dal 12 marzo 2021
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2011 al 12 marzo 2021. 180 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 6, comma 2, si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attivita' previste dal comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni. Con disposizioni regionali sono determinate, in base al criterio previsto al comma 2, le tariffe per le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, e le relative modalita' di versamento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni tariffarie vigenti, in quanto compatibili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;124~art15 · fonte del testo
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