Art. 12 — Sanzioni amministrative
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Abrogato dal 12 marzo 2021
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 18.
Abrogato dal 12 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2011 al 12 marzo 2021. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza essere riconosciuto conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 2, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 1, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi non conformi alle condizioni stabilite dall'articolo 8, commi 4 e 5, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro. A chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza riferimento alla varieta', come previsto dall'articolo 8, comma 2, e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro. A chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi utilizzando denominazioni di varieta' non conformi a quanto previsto dall'articolo 8 e' applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione, si applicano al presente articolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;124~art12 · fonte del testo
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