Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in materia di Istituzione dell'Autorita' Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilita' Al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1:
- 1)al comma 2, primo periodo, le parole: «e per il monitoraggio della sua applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «, per il monitoraggio della sua applicazione» e dopo le parole: «della medesima Convenzione,» sono inserite le seguenti: «nonche' per il controllo delle strutture e dei programmi destinati alle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della medesima Convenzione»;
- 2)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, il Garante esercita le proprie funzioni nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali al fine di tutelare i diritti delle persone con disabilita'.»;
- b)all'articolo 3:
- 1)al comma 3, primo periodo, le parole: «20 unita' di personale non dirigenziale di cui 10 unita' di categoria A e 10 unita' di categoria B» sono sostituite dalle seguenti: «19 unita' di personale non dirigenziale di cui 12 unita' di categoria A e 7 unita' di categoria B»;
- 2)al comma 5, le parole: «fino a un massimo di otto» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di quindici»;
- c)all'articolo 4, al comma 1:
- 1)dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) formula, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi proponenti, pareri non vincolanti con riferimento ai regolamenti e atti di natura generale che abbiano incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilita'. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta;»;
- 2)alla lettera r), dopo la parola: «nazionali» sono aggiunte le seguenti: «e internazionali»;
- d)all'articolo 5, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel caso di mancata ottemperanza, il Garante puo' agire in giudizio ai sensi dell'articolo 6, anche al fine di chiedere la nomina di un commissario ad acta.»;
- e)l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Azione processuale del Garante). - 1. Il Garante e' legittimato ad agire in giudizio:
- a)per l'annullamento degli atti o provvedimenti che non si siano conformati, o l'abbiano fatto in maniera inadeguata, alle indicazioni del parere emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- b)contro l'inerzia serbata sulle indicazioni cronoprogrammatiche di cui all'articolo 5, comma 3;
- c)nel caso di mancato recepimento della proposta di adozione di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- d)per l'annullamento dei regolamenti e degli atti di natura generale adottati in difformita' al parere di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b-bis);
- e)nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 2. Nei casi in cui la persona che ha interesse abbia agito in giudizio ai sensi dell'articolo 29 o dell'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il Garante puo' intervenire nel relativo giudizio. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1, lettere a), b), c), e d), si applica la disciplina prevista per i riti abbreviati relativi a speciali controversie dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
Testo vigente dal 9 luglio 2026
