Designazione dell'autorita' nazionale di certificazione della cybersicurezza, organizzazione e procedure per lo svolgimento dei compiti in ambito nazionale di certificazione della cybersicurezza L'Agenzia, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera e), e 16, comma 12, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' l'autorita' nazionale di certificazione della cybersicurezza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento. Con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, sono definite l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento dei compiti dell'Agenzia quale Autorita' nazionale di certificazione della cybersicurezza e sono definite le modalita' applicative delle attivita' di cui al presente Capo e all'articolo 11. Il predetto provvedimento dispone altresi' che le attivita' dell'Agenzia relative al rilascio di certificati europei di cybersicurezza di cui all'articolo 6, comma 1, siano rigorosamente separate dalle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 5 e che tali attivita' siano svolte indipendentemente le une dalle altre, nell'ambito di due distinte Divisioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223. L'Agenzia partecipa alle attivita' internazionali dell'ECCG e del comitato ai sensi degli articoli 62 e 66 del Regolamento con proprio personale. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia, inerenti la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi, la formazione del personale tecnico ed amministrativo, la ricerca e l'innovazione, la realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, l'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, l'autorizzazione di organismi di valutazione della conformita', la vigilanza, l'accreditamento, il rinnovo e l'estensione dell'organismo di cui all'articolo 6, comma 1, le missioni nazionali ed internazionali e le spese generali, e' autorizzata la spesa di 657.500 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.500 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

Testo vigente dal 20 agosto 2022

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