Art. 15 — Successiva attuazione nazionale dei sistemi europei di certificazione
Ai nuovi sistemi europei di certificazione che sono adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 7, del Regolamento e che non siano autonomamente applicabili nel quadro di certificazione nazionale vigente, e' data attuazione modificando o integrando il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, in ogni aspetto operativo necessario per dare piena attuazione al nuovo sistema europeo di certificazione.
Testo vigente dal 20 agosto 2022
