Art. 21 — Indipendenza dei revisori e dei sindaci presso gli enti ed organismi pubblici
Gli organi di controllo devono assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite in modo indipendente. Ai revisori e sindaci presso enti ed organismi pubblici si applicano i requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.
Testo vigente dal 3 agosto 2011
