Art. 22 — Vigilanza sulle attività dei collegi dei revisori dei conti e sindacali
I rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze negli organi di cui all'articolo 21 sono tenuti a trasmettere i verbali e i documenti contabili al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante forme di comunicazione telematica, secondo la normativa vigente, nonche' a fornire alla stessa ogni informazione richiesta.
Testo vigente dal 3 agosto 2011
