Art. 72 — Il Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti, istituito ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione. Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, il collegio si conforma ai principi di onorabilita', professionalita' e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti della regione. I singoli componenti hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali. Il registro dei verbali e' custodito presso la sede della regione. Copia del verbale e' inviata al presidente della regione, al Consiglio regionale, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e al responsabile finanziario della regione.
Testo vigente dal 12 settembre 2014
