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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 7 maggio 1999 al 26 marzo 2021. 373 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Chi intende esercitare una o piu' attivita' di cui al comma 2 deve ottenere, per ciascuna attivita', la registrazione dello stabilimento. Ai fini della registrazione di cui al comma 1, gli stabilimenti:

tolto: a) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di additivi per i quali e' stabilito un tenore massimo e non sono previsti al capitolo I.1.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I;

tolto: b) di fabbricazione, per l'immissione in commercio, di premiscele con gli additivi di cui al capitolo II.a) dell'allegato I devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I;

tolto: c) di fabbricazione, esclusivamente per l'immissione in commercio, di alimenti composti con premiscele di additivi di cui al capitolo II.b) dell'allegato I o con additivi di cui al capitolo 11.a) dell'allegato 1 devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo 11.c) dell'allegato I;

tolto: d) di fabbricazione, esclusivamente per le necessita' del bestiame ivi allevato, di alimenti composti con premiscele di additivi di cui al capitolo II.b) dell'allegato 1 o con additivi di cui al capitolo 11.a) dell'allegato 1 devono essere in possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolo II.c) dell'allegato I. In deroga al comma 1. chi ha ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per 1' esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) ed e), non deve chiedere la registrazione di cui al comma I per l'esercizio delle attivita' corrispondenti a quelle di cui al comma 2, lettera a), b), c) e d). La registrazione di cui al comma I e' revocata in caso di cessazionedell'attivita' o qualora lo stabilimento non soddisfi piu' i requisiti richie per l'esercizio di tale attivita' e le misure per ripristinarli non vengano adottate entro il termine stabilito dall'autorita' competente. La registrazione di cui al comma 1 e' modificata qualora venga dimostrato; che lo stabilimento abbia la capacita' di svolgere attivita' aggiuntive o ' sostitutive rispetto a quelle per le quali e' stata ottenuta la registrazione. Ogni variazione che riguardi modifiche da apportare al provvedimento di registrazione deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla intervenuta variazione, alla competente autorita' che ha rilasciato tale provvedimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;123~art7 · fonte del testo