Art. 3 — Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 15:
  • 1)le parole: «Art. 15 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 15 (L-R)»;
  • 2)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).»;
  • b)all'articolo 19:
  • 1)le parole: «Art. 19 (R)» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 19 (L-R)»;
  • 2)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4 (L).».

Testo vigente dal 26 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;122~art3 · fonte del testo

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