Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.
- Art. 1 — Definizioni
- Art. 2 — Garanzia fideiussoria
- Art. 3 — Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione
- Art. 4 — Assicurazione dell'immobile
- Art. 5 — Applicabilità della disciplina
- Art. 6 — Contenuto del contratto preliminare
- Art. 7
- Art. 8 — Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita
- Art. 9 — Diritto di prelazione
- Art. 10 — Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare
- Art. 11 — Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- Art. 12 — Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire
- Art. 13 — Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo
- Art. 13-bis — Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2
- Art. 14 — Struttura e funzionamento del Fondo
- Art. 15 — Gestione del Fondo
- Art. 16 — Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo
- Art. 17 — Contributo obbligatorio
- Art. 18 — Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande