Art. 8 — Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita
Il notaio non puo' procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile.
Testo vigente dal 6 luglio 2005
