Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprieta' o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto ((devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata)) devono contenere:

  • a)le indicazioni previste agli articoli 2659, primo comma, n. 1), e 2826 del codice civile;
  • b)la descrizione dell'immobile e di tutte le sue pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto;
  • c)gli estremi di eventuali atti d'obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l'elencazione dei vincoli previsti;
  • d)le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni, alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti;
  • e)i termini massimi di esecuzione della costruzione, anche eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione;
  • f)l'indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalita' per il suo pagamento, la specificazione dell'importo di eventuali somme a titolo di caparra; le modalita' di corresponsione del prezzo devono essere rappresentate da bonifici bancari o versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la prova certa dell'avvenuto pagamento;
  • g)gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformita' al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis;
  • h)l'eventuale esistenza di ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione del relativo ammontare, del soggetto a cui favore risultano e del titolo dal quale derivano, nonche' la pattuizione espressa degli obblighi del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se tali obblighi debbano essere adempiuti prima o dopo la stipula del contratto definitivo di vendita;
  • i)gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonche' di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;
  • l)l'eventuale indicazione dell'esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi. Agli stessi contratti devono essere allegati:
  • a)il capitolato contenente le caratteristiche dei materiali da utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie, caratteristiche e valori omogenei, nonche' l'elenco delle rifiniture e degli accessori convenuti fra le parti;
  • b)gli elaborati del progetto in base al quale e' stato richiesto o rilasciato il permesso di costruire o l'ultima variazione al progetto originario, limitatamente alla rappresentazione grafica degli immobili oggetto del contratto, delle relative pertinenze esclusive e delle parti condominiali. Sono fatte salve le disposizioni di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Testo vigente dal 16 marzo 2019

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/2018

    Questione infondata
    19 febbraio 2018

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. d), 5, comma 1, e 6, comma 1, lett. i ), del d.lgs. n. 122 del 2005, è plausibile e sufficiente la motivazione con cui il rimettente ha rigettato le preliminari eccezioni sollevate dalla parte convenuta nel giudizio a quo quanto alla procedibilità dell'azione, in ragione della non applicabilità ratione temporis della disciplina della negoziazione assistita, e alla non opponibilità della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società cooperativa in mancanza di espressa e separata dichiarazione di accettazione per scritto della competenza arbitrale.

    Art. 5 Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire · Art. 6 Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire · Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2005 al 16 marzo 2019. 28 parole aggiunte in 2 capoversi.

… proprieta' o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto devono aggiunto: essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata devono contenere:

g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 aggiunto: e l'attestazione della sua conformita' al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-20;122~art6 · fonte del testo

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