Art. 24 — Dimissione
Nei sei mesi precedenti, l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con l'area trattamentale, prepara e cura la dimissione:
- a)elaborando, per i condannati cui non siano state applicate misure penali di comunita', programmi educativi, di formazione professionale, di lavoro e di sostegno all'esterno;
- b)curando i contatti con i familiari di riferimento e con i servizi socio-sanitari territoriali, ai fini di quanto previsto nell'articolo 12, comma 4;
- c)rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni di volontariato, per la presa in carico del soggetto;
- d)attivando sul territorio le risorse educative, di formazione, di lavoro e di sostegno, in particolare per i condannati privi di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia irreperibile o inadeguata, e individuando le figure educative o la comunita' di riferimento proposte dai servizi sociali per i minorenni o dai servizi socio-sanitari territoriali.
Testo vigente dal 26 ottobre 2018
