Art. 18 — Istruzione e formazione professionale all'esterno
I detenuti sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale all'esterno dell'istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialita' individuali e all'acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale. Si applica la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 26 ottobre 2018
