Art. 10-bis — Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti
Il direttore dell'istituto penale per i minorenni richiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale, alternativamente:
- a)con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;
- b)con violenza o minaccia impedisce le attivita' degli altri detenuti;
- c)nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore eta', il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, puo' negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.
Testo vigente dal 15 novembre 2023
