Art. 68 — Il bilancio consolidato
[1]La regione redige il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, societa' controllate e partecipate, secondo le modalita' ed i criteri individuati dal presente decreto. Gli enti strumentali, le aziende e le societa' considerate nel bilancio consolidato della regione costituiscono il "Gruppo della regione". Le regioni adottano lo schema di bilancio consolidato di cui all'allegato n. 11 del presente decreto. Al bilancio consolidato del gruppo della regione sono allegati:
- a)la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, b)
[2]la relazione del collegio dei revisori dei conti. Il bilancio consolidato e' approvato dal Consiglio regionale entro il ((31 ottobre)) dell'anno successivo secondo le modalita' previste dalla disciplina contabile della Regione. ((I bilanci consolidati delle regioni sono trasmessi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione)).
Testo vigente dal 1 gennaio 2026
