Art. 65 — Rendiconti degli enti strumentali della regione e spese degli enti locali
I rendiconti degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione sono sottoposti al Consiglio regionale, entro i termini e per le determinazioni previsti dallo statuto e dall'ordinamento contabile regionale e sono pubblicati nel bollettino ufficiale e nel sito internet della regione. I rendiconti degli organismi strumentali e degli enti di cui al comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria sono redatti secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al presente decreto.
Testo vigente dal 12 settembre 2014
