Art. 64 — Gli inventari
L'amministrazione del patrimonio delle regioni e' disciplinata dalle norme dello Stato in materia di beni, salvo quanto previsto nel presente decreto e dai principi contabili applicati. Gli inventari costituiscono la principale fonte descrittiva e valutativa dello stato patrimoniale. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilita' economico-patrimoniale (allegato n. 4/3), salvo quanto previsto per gli eventuali beni della gestione sanitaria accentrata dal titolo II. Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni, per gli immobili, la regione provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari. Nel proprio ordinamento contabile le regioni disciplinano le modalita' di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonche' la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili applicati.
Testo vigente dal 12 settembre 2014
