Art. 11-quinquies — Società partecipate
((Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per societa' partecipata)) da una regione o da un ente locale, si intende la societa' nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di societa' quotata. Le societa' partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per societa' partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la societa' a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.
Testo vigente dal 23 settembre 2016
