Art. 9 — Sostituzione dell'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633
L'articolo 151 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 151. - 1. Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, e' calcolato al netto dell'imposta.».
Testo vigente dal 25 marzo 2006
