L'articolo 150 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 150. - 1. Il compenso previsto dall'articolo 144 e' dovuto solo se il prezzo della vendita non e' inferiore a 3.000,00 euro. 2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, i compensi dovuti ai sensi dell'articolo 144 sono cosi' determinati:

  • a)4 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra 3.000,00 euro e 50.000,00 euro;
  • b)3 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 50.000,01 e 200.000,00 euro;
  • c)1 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 200.000,01 e 350.000,00 euro;
  • d)0,5 per cento per la parte del prezzo di vendita compresa tra euro 350.000,01 e 500.000,00 euro;
  • e)0,25 per cento per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000,00 euro. 3. L'importo totale del compenso non puo' essere comunque superiore a 12.500,00 euro.».

Testo vigente dal 25 marzo 2006

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118~art8 · fonte del testo

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