L'articolo 153 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: «Art. 153. - 1. Le vendite delle opere e dei manoscritti di cui alla presente sezione, il cui prezzo minimo sia quello indicato al comma 1 dell'articolo 150, debbono essere denunciate, a cura del professionista intervenuto quale venditore acquirente o intermediario, mediante dichiarazione alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nel termine e con le modalita' stabilite nel regolamento. 2. Il soggetto di cui al comma 1 ha, altresi', l'obbligo di fornire alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), su richiesta di quest'ultima, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi previsti dagli articoli precedenti, anche tramite l'esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa.».

Testo vigente dal 25 marzo 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-13;118~art11 · fonte del testo

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