Art. 5-bis — Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici
1.L'estrazione di sostanze minerali nelle strutture di deposito di rifiuti estrattivi, chiuse o abbandonate, per le quali non e' piu' vigente il titolo minerario, puo' essere concessa solo a seguito dell'elaborazione, da parte dell'aspirante concessionario, di uno specifico «Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici». Il Piano di recupero deve dimostrare la sostenibilita' economica ed ambientale dell'intero ciclo di vita delle operazioni, compresa la gestione degli sterili di lavorazione. 2. Nei siti contaminati gia' oggetto di procedimento di bonifica di cui al titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Piano e' valutato coerentemente con le azioni previste dal progetto di bonifica. 3. In caso di strutture di deposito censite dall'autorita' competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l'eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, nonche' le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificita' delle lavorazioni di recupero previste. 4. Per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, ((comprese)) le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell'inventario nazionale, ai sensi dell'articolo 20, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l'ambiente.
Testo vigente dal 14 agosto 2024
