L'utilizzo, a fini di ripristino e ricostruzione, dei rifiuti di estrazione per la ripiena di vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva superficiale o sotterranea e' possibile solo qualora:

  • a)sia garantita la stabilita' dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, ((comma 3));
  • b)sia impedito l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
  • c)sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva ai sensi dell'articolo 12, ((commi 3 e 4)). Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 5, approvato dall'autorita' competente. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al presente decreto e' sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti.

Testo vigente dal 4 settembre 2013

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2008 al 4 settembre 2013. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) sia garantita la stabilita' dei rifiuti di estrazione ai sensi dell'articolo 11, comma tolto: 2 aggiunto: 3;

c) sia assicurato il monitoraggio dei rifiuti di estrazione e dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva ai sensi dell'articolo 12, commi tolto: 4 e 5 aggiunto: 3 e 4. Il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 deve risultare dal piano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;117~art10 · fonte del testo