Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.
Abrogato dal 24 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 298.
Abrogato dal 24 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ammissibilità della questione di legittimità costituzionale che mira ad ampliare l'ambito di operatività della disposizione impugnata sulla base della ritenuta sussistenza di una 'eadem ratiò tra caso ricompreso e caso escluso, richiedendo una pronuncia additiva logicamente necessitata. (Nella specie l'art. 11 del d.lgs. 24 marzo 1993, n. 117 era stato impugnato nella parte in cui non prevede per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri del ruolo ad esaurimento la possibilità di transitare nel nuovo ruolo speciale al pari degli ufficiali del precedente ruolo unico). - V. S. nn. 25/1991 e 5/1994. red.: F. Mangano
Art. 11 Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri · Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1993 al 24 ottobre 2010. 147 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Per la costituzione iniziale del ruolo speciale si provvede, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante trasferimento a domanda, per gli ufficiali gia' appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, limitatamente a:
tolto: a) centoventi tenenti;
tolto: b) duecentotrentacinque capitani;
tolto: c) settantasette maggiori;
tolto: d) centosettantasei tenenti colonnelli. Qualora il numero delle domande di cui al comma 1 superi quello dei posti disponibili, una commissione, nominata dal Ministro della difesa e composta dal vice comandante generale, da un generale di brigata, da tre colonnelli e da un tenente colonnello dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto di voto, procede alla formazione di distinte graduatorie per gradi, sulla base dei requisiti previsti dall'art. 26 della legge n. 1137 del 1955. A parita' di merito, la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado e, a parita' di grado, al piu' anziano in ruolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 298
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-24;117~art11 · fonte del testo
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