Corte costituzionale

Sentenza n. 531/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 11d.lgs. 117/1993

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del decreto

legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale,

speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma

dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1995 dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi riuniti

proposti da Acampora Fernando Antonio ed altri contro il Ministero

della difesa ed altri, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1995

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima

serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di Acampora Fernando Antonio ed

altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi l'avv. Massimo Luciani per Acampora Fernando Antonio ed altri

e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di alcuni giudizi riuniti, aventi ad oggetto

l'annullamento dei provvedimenti con i quali l'amministrazione aveva

rigettato le istanze - presentate da ufficiali dell'Arma dei

carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio

permanente effettivo - dirette ad ottenere il "transito" nel ruolo

speciale, di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del decreto

legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale,

speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma

dei carabinieri), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del predetto

art. 11 nella parte in cui non prevede per gli ufficiali del ruolo ad

esaurimento la possibilità di transitare nel nuovo ruolo speciale.

Il giudice a quo premette di avere proposto analoga questione nei

confronti di diversa disposizione, ovvero dell'art. 9 dello stesso

d.lgs. n. 117 del 1993: questione dichiarata inammissibile da questa

Corte (sentenza n. 467 del 1994) in quanto il predetto art. 9 non era

applicabile ai fini della definizione del giudizio di merito.

Sicché - individuata correttamente la disposizione applicabile nel

giudizio a quo, concernente la fase di prima costituzione del ruolo

speciale (art. 11) e non già il regime definitivo dello stesso ruolo

(art. 9) - il remittente ripropone la questione, invocando ulteriori

parametri costituzionali e precisamente, oltre l'art. 3, gli artt. 76

e 97 della Costituzione.

Ciò premesso, ritiene il giudice a quo che la norma censurata -

precludendo ai ricorrenti l'accesso al nuovo ruolo speciale - violi i

parametri costituzionali surricordati, in particolare gli artt. 3,

76 e 97 della Costituzione.

In ordine alla violazione dell'art. 76 della Costituzione, premesso

che il d.lgs. n. 117 del 1993 attua la delega conferita al Governo

dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 217, si assume che nella

legge di delegazione emergerebbe la volontà "indiscutibile ed

inequivoca" di istituire "tre ruoli distinti, per caratteristiche, ma

uniti da un evidente tratto comune: l'essere destinati ad accogliere

tutti gli ufficiali in servizio permanente e non soltanto alcuni tra

essi". Del resto, la "tendenza alla omogeneità" della legge n. 217

del 1992 sarebbe stata, altresì, riconosciuta da questa Corte con

riguardo al trattamento degli ufficiali dei vari ruoli dell'Arma

(sentenza n. 440 del 1992). Senonché - ad avviso del remittente - la

suddetta linea di tendenza, espressa dalla legge di delegazione, non

avrebbe trovato attuazione nel decreto legislativo delegato in cui

gli ufficiali in servizio permanente del ruolo ad esaurimento - che

pure apparterrebbero alla categoria generale degli ufficiali in

servizio permanente e che, perciò stesso, avrebbero dovuto essere

considerati per l'immissione nei nuovi ruoli - sarebbero stati, per

contro, esclusi dal nuovo regime.

Il denunciato eccesso di delega sarebbe vieppiù evidenziato dalla

interpretazione della legge di delegazione alla luce dei pareri

espressi dalle competenti commissioni parlamentari (in ordine allo

schema di decreto legislativo delegato) previste dall'art. 2, comma

2, della stessa legge delega. Al riguardo, si sottolinea,

richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 57 del

1982 e n. 78 del 1957) il "valore interpretativo notevolissimo" dei

predetti pareri. Orbene, dall'esame del parere della IV Commissione

Permanente Difesa del Senato (seduta del 17 febbraio 1993), in ordine

all'originario schema di decreto legislativo delegato, risulterebbe

che il passaggio dal ruolo ad esaurimento a quello speciale era

"indiscutibile" e addirittura avrebbe costituito il presupposto in

virtù del quale la Commissione ha rilasciato parere favorevole

all'unanimità. Addirittura "ovvia" sarebbe stata ritenuta

l'immissione nel ruolo speciale degli ufficiali del ruolo ad

esaurimento, nel parere reso dalla IV Commissione Permanente Difesa

della Camera, nel quale sarebbe pure stata proposta una "più

articolata ed adeguata disciplina" al riguardo. Ne consegue, secondo

il giudice a quo, che la mancata previsione - nel decreto legislativo

delegato - della immissione degli ufficiali, in servizio permanente

del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri, nel ruolo

speciale - in contrasto con il "tenore testuale" nonché con la ratio

della legge di delegazione - concreterebbe il già denunciato vizio

di eccesso di delega e la conseguente violazione dell'art. 76 della

Costituzione. Violato sarebbe, altresì, l'art. 3 della

Costituzione. Anzitutto, per la disparità di trattamento tra gli

ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad

esaurimento in servizio permanente, e gli ufficiali già appartenenti

al ruolo unico in servizio permanente. Il tutto - secondo il

remittente - avuto riguardo alla "tendenza alla omogeneizzazione del

trattamento giuridico di tali categorie". Al riguardo, il giudice a

quo richiama la normativa che costituirebbe espressione della

predetta tendenza, in particolare l'art. 1 della legge 20 dicembre

1973, n. 824 che estende agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, il

rapporto di impiego in luogo del "rapporto precario" di servizio;

l'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574 per il quale con

l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce il rapporto di

impiego, l'art. 31, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224 che

ha disposto l'applicazione agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di

tutte le norme previste per il personale in servizio permanente;

l'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 che ha

previsto che "gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento cessano

di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla

categoria del congedo e transitano per quelle del servizio

permanente" e l'art. 12, comma 2, della stessa legge n. 404 del 1990

per il quale "i ruoli ad esaurimento ... assumono la denominazione di

ruoli ad esaurimento in servizio permanente". Alla luce dei

succitati dati normativi emergerebbe un quadro di progressiva

omogeneizzazione in ordine ad "aspetti essenziali" del rapporto di

impiego, intrattenuto con l'amministrazione dalle due categorie di

ufficiali. Infine, si osserva che la legge n. 217 del 1992 non solo

si inscriverebbe in questo quadro ma addirittura perfezionerebbe -

portandolo al grado più avanzato - il suddetto processo di

omogeneizzazione. Ne conseguerebbe che la violazione della legge

delega si qualificherebbe anche come violazione dell'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, attesoché la

norma censurata consentirebbe il perdurare di siffatte

discriminazioni tra le due categorie di ufficiali, in assenza di

ragionevoli giustificazioni e del tutto incoerentemente con la più

volte citata tendenza alla omogeneità che sarebbe espressa, al

riguardo, dall'ordinamento. Ulteriore violazione dell'art. 3 della

Costituzione emergerebbe, altresì, dal raffronto con il trattamento

riservato agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento delle altre Forze

armate (Esercito e Marina) per i quali sarebbe previsto l'accesso al

rispettivo ruolo speciale (legge n. 1622 del 1962; legge n. 1414 del

1964).

Né varrebbe opporre, al riguardo, secondo l'ordinanza di rinvio,

che il transito ai ruoli speciali fu possibile ai predetti ufficiali

a seguito di concorso per titoli, attesoché questa possibilità è

comunque negata, a prescindere da qualsivoglia concorso, per gli

ufficiali del ruolo ad esaurimento dei carabinieri. Concorso che,

peraltro, non si renderebbe necessario perché la categoria cui

appartengono i ricorrenti è legata all'amministrazione da un

regolare rapporto di impiego.

Da ultimo sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione

in combinato disposto con l'art. 3 della Costituzione.

In particolare la norma censurata, escludendo arbitrariamente e

irragionevolmente gli ufficiali dei carabinieri, appartenenti al

ruolo ad esaurimento, dall'accesso al ruolo speciale attuerebbe una

irrazionale distribuzione del personale fra le varie carriere, il che

sarebbe incompatibile con il principio di buon andamento, inteso

quale principio di coerenza e di ragionevolezza dell'ordinamento

della pubblica amministrazione. Sicché l'arbitrarietà della

predetta esclusione ridonderebbe "in lesione del principio di buon

andamento", più specificamente sotto il profilo della mancata

corrispondenza fra funzioni degli ufficiali e grado apicale che essi

possono raggiungere. Nel ruolo ad esaurimento, infatti, il grado

apicale è quello di tenente colonnello, mentre nel neo istituito

ruolo speciale è quello di colonnello, mentre "identiche" sarebbero

le funzioni svolte dai due ruoli.

2. - Si sono costituiti, nel giudizio dinanzi a questa Corte,

alcuni degli originari ricorrenti nei giudizi a quibus i quali hanno

concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della

norma censurata, richiamando e sviluppando le argomentazioni

contenute nella ordinanza di rimessione. In particolare - e quanto

all'ammissibilità della proposta questione - si sottolinea che la

riproposizione di questioni analoghe ad altre, precedentemente

dichiarate inammissibili, è consentita "ogni volta che la

declaratoria di inammissibilità abbia voluto sanzionare la

irritualità dell'atto introduttivo del giudizio", e ciò secondo gli

stessi insegnamenti della giurisprudenza costituzionale (ordinanze n.

536 del 1988 e n. 135 del 1984). Sulla fondatezza, si evidenzia la

disparità di trattamento tra gli ufficiali dell'Arma dei

carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio

permanente, e gli ufficiali appartenenti al ruolo unico in servizio

permanente e ciò a fronte di un'"evidente tendenza" del diritto

positivo alla parificazione del trattamento giuridico delle due

categorie. La norma censurata "contraddicendo la predetta linea di

tendenza" verrebbe a perpetuare illegittimamente una discriminazione

che la legge n. 217 del 1992 avrebbe inteso rimuovere, sia con

riguardo al trattamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

appartenenti ai vari ruoli, sia con riguardo al trattamento di essi

ufficiali nei confronti degli altri ufficiali dell'Esercito. Inoltre

la lamentata disparità di trattamento sarebbe altresì,

irragionevole, avuto riguardo alle mansioni svolte dagli ufficiali

del ruolo ad esaurimento in servizio permanente dell'Arma dei

carabinieri e a quelle affidate ai colleghi del ruolo unico in

servizio permanente, mansioni che sarebbero "del tutto identiche".

Ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione sarebbe,

inoltre, ravvisabile nella disparità di trattamento che la norma

impugnata verrebbe a determinare tra gli ufficiali dell'Arma dei

carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio

permanente e quelli appartenenti ad altre Armi dell'Esercito. Si

osserva al riguardo che l'istituzione del ruolo speciale anche per

l'Arma dei carabinieri è preordinata a "rimediare ad una precedente,

ingiustificata discriminazione degli ufficiali dei carabinieri

rispetto agli altri ufficiali dell'Esercito" per i quali il

legislatore aveva previsto il ruolo speciale unico, consentendo che

ad esso potessero accedere anche ufficiali di complemento. Inoltre

sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione, alla stregua

del quale la ponderazione degli interessi in gioco obiettivata nella

disposizione impugnata, risulterebbe "irragionevole e arbitraria"

anche secondo i principi elaborati al riguardo da questa Corte

(sentenza n. 390 del 1989). Appunto la carenza di giustificazione, in

ordine alla scelta legislativa concretata nella norma censurata,

ridonderebbe in violazione del principio di cui all'art. 97 della

Costituzione, inteso alla stregua della giurisprudenza costituzionale

(sentenza n. 8 del 1967) quale principio che impone "una coerente e

ragionevole disciplina delle carriere nel pubblico impiego". Si

osserva, infine, che il principio del buon andamento "si collega

intimamente alla tutela delle situazioni soggettive dei singoli" che

verrebbero pregiudicate se il principio risultasse violato. Da ultimo

- e quanto alla violazione dell'art. 76 della Costituzione - si

evidenzia - in armonia con le argomentazioni contenute nell'ordinanza

di rimessione - lo "stridente contrasto" fra la disposizione

impugnata e la legge di delegazione. Inequivoca, anche alla luce

degli atti parlamentari, sarebbe, infatti, la volontà del

legislatore delegante di consentire l'accesso al ruolo speciale anche

agli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo ad

esaurimento.

La esclusione di questi ultimi dalla possibilità di accedere al

ruolo speciale, costituendo violazione della legge di delegazione e

segnatamente dell'art. 2, comma 1, della legge n. 217 del 1992,

vulnererebbe, pertanto e altresì, l'art. 76 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne

l'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione

dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio

permanente dell'Arma dei carabinieri) nella parte in cui preclude

agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad

esaurimento in servizio permanente, il transito nel neo-istituito

ruolo speciale, di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo.

Ad avviso del giudice a quo detta preclusione violerebbe gli artt.

3, 76 e 97 della Costituzione. In particolare, l'art. 3 sarebbe

violato per l'irragionevole disparità di trattamento che si verrebbe

a creare tra gli ufficiali del ruolo ad esaurimento e i pari grado

già appartenenti al ruolo unico (denominato normale a seguito della

riforma), nonché con quelli del ruolo ad esaurimento di altre Forze

armate (Esercito e Marina), per i quali ultimi è previsto l'accesso

al ruolo speciale. Sarebbe violato, inoltre, l'art. 76 della

Costituzione, in quanto l'art. 2 della legge di delega 28 febbraio

1992, n. 217, disponendo che la disciplina delle dotazioni organiche

degli ufficiali dei carabinieri, avvenga mediante la "istituzione,

per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale, speciale

e tecnico" avrebbe inteso destinare i predetti ruoli ad accogliere

tutti gli ufficiali in servizio permanente, compresi quelli del ruolo

ad esaurimento. Volontà disattesa dal legislatore delegato con

conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione. Da ultimo

sarebbe, altresì, violato l'art. 97 della Costituzione, in combinato

disposto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che l'arbitraria

esclusione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento dall'accesso al

ruolo speciale, si risolverebbe in violazione del principio di buon

andamento, in quanto verrebbe meno la necessaria corrispondenza fra

funzione svolta e grado massimo attingibile. Infatti per il ruolo ad

esaurimento il grado apicale è quello di tenente-colonnello, mentre

per il ruolo speciale è quello di colonnello e ciò a fronte di

funzioni che sarebbero "identiche".

2. - Così precisato il thema decidendum, occorre preliminarmente

esaminare l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura

generale dello Stato, con la quale si ritiene che la questione sia

volta a provocare una pronuncia additiva non logicamente necessitata,

e pertanto, inammissibile. In contrario va rilevato che l'ordinanza

di rinvio, nel prospettare le censure di costituzionalità

surrichiamate, chiede l'adozione di una pronuncia diretta ad ampliare

l'ambito di operatività della disposizione impugnata in virtù di un

supposto vizio di eccesso di delega e di una conseguente e ritenuta

ricorrente eadem ratio tra caso ricompreso e caso escluso.

3. - Nel merito la questione è infondata. Preliminarmente occorre

rilevare che nell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri - prima del

decreto legislativo n. 117 del 1993 - erano previsti (oltre il ruolo

tecnico operativo che qui non rileva) due soli ruoli. Nel primo

(ruolo Arma carabinieri - unico) confluivano gli ufficiali

provenienti dalla accademia e quelli di complemento provenienti dal

ruolo ad esaurimento che, parimenti ai sottufficiali in servizio

permanente effettivo, avessero superato l'apposito concorso di

ufficiale in servizio permanente effettivo (art. 9 della legge 18

dicembre 1964, n. 1414). Nel secondo (ruolo ad esaurimento privo,

peraltro, di dotazione organica), trovavano collocazione i restanti

ufficiali di complemento raffermati che non avevano scelto la via del

concorso o che, avendovi partecipato, non lo avessero superato (artt.

35 e 42, lettera a), n. 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574).

Il quadro normativo, così ricostruito, vigente all'emanazione del

decreto delegato va tenuto presente ai fini del sindacato di

costituzionalità sul corretto esercizio della funzione legislativa

delegata. Al riguardo questa Corte ha costantemente affermato che il

controllo dei limiti posti al legislatore delegato postula la

individuazione sia dell'oggetto sia della ratio della delega, ovvero

impone la necessità di verificare le ragioni e le finalità che,

avuto riguardo anche al complesso dei criteri direttivi impartiti,

hanno ispirato il legislatore delegante, onde accertare se la norma

delegata sia ad essa rispondente (sentenze n. 305 del 1995, nn. 237 e

141 del 1993, e n. 261 del 1992). L'esame del testo dell'art. 2

della legge 28 febbraio 1992, n. 117 fa emergere in modo assai

chiaro che il legislatore delegante - disponendo che la disciplina

delle dotazioni organiche degli ufficiali dei carabinieri dovesse

avvenire mediante la "istituzione, per gli ufficiali in servizio

permanente dei ruoli normale, speciale e tecnico - non ha, affatto,

inteso innovare i principi che presiedono al reclutamento e

all'avanzamento degli ufficiali, come invece sarebbe avvenuto ove con

la locuzione "ufficiali in servizio permanente", senza altra

specificazione, avesse voluto comprendere anche gli ufficiali del

ruolo ad esaurimento in servizio permanente. Per i predetti ruoli di

ufficiali vigono, invero, regole di reclutamento e di carriera ben

diverse. Diversità che connotano il vigente quadro normativo (legge

n. 574 del 1980, legge 19 maggio 1986, n. 224, specialmente artt. 24,

31 e 32) e che sono da ultimo riaffermate con la legge 27 dicembre

1990, n. 404 la quale all'art. 12 - dopo avere disposto che "gli

ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento.... transitano nella

categoria del servizio permanente" ed assumono la denominazione di

"ruoli ad esaurimento in servizio permanente" (primo e secondo comma)

- precisa che il grado vertice per i predetti ruoli è quello di

tenente colonnello (terzo comma) e soprattutto detta all'ultimo comma

una norma di chiusura stabilendo che "restano valide per i suddetti

ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre

1955, n. 1137, 20 settembre 1980, n. 574 e 19 maggio 1986, n. 224 e

successive modifiche ed integrazioni". Il suddetto quadro normativo

implica - come già ritenuto da questa Corte (ord. n. 253 del 1993) -

che "il transito" degli ufficiali dal ruolo ad esaurimento nella

categoria del servizio permanente non ha affatto determinato la

"soppressione dei ruoli ad esaurimento

.. né la riunificazione di tali ruoli con i ruoli normali e

speciali degli ufficiali in servizio permanente effettivo", ma

semplicemente la "confluenza" nella categoria del servizio permanente

del ruolo ad esaurimento che "continua a rimanere tale, affiancandosi

ai ruoli normale e speciale, già facenti parte della citata

categoria" comprendente una pluralità di ruoli. Tutto ciò ha, tra

l'altro, come conseguenza la legittimità della persistente

differenziazione tra i due ruoli in ordine alla progressione in

carriera, "diversità afferente a situazioni disomogenee di stato

giuridico". Da quanto sopra detto emergono le profonde diversità

che connotano le due categorie di ufficiali in esame. Deriva,

altresì, che il preteso superamento di tali diversità ed il

conseguente "allineamento" delle due categorie di ufficiali -

operazione certo possibile nell'ambito della valutazione e

determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore -

avrebbe comunque sostanzialmente mutato i principi ed i criteri che

presiedono alla formazione dei quadri ufficiali e quindi alla

progressione in carriera.

Le suesposte considerazioni sono tali da far ritenere necessaria ed

indispensabile una espressa indicazione in tal senso del legislatore

delegante. In particolare occorre tenere presente che, soprattutto

nell'Arma dei carabinieri, la formazione dei quadri ufficiali e lo

sviluppo di carriera è problema di particolare importanza, e che una

riforma volta ad attuare il predetto "allineamento" degli ufficiali

avrebbe comportato la sostituzione dell'accesso e della progressione

fondata sulla selezione, con quella ope legis, sconvolgendo,

altresì, l'assetto dei ruoli, (uno con dotazione organica, l'altro

senza) dato che nell'ordinamento militare le promozioni sono limitate

o "contingentate", mentre nella specie vi sarebbe stata una vera e

propria "occupazione" del ruolo). Perché fosse ritenuta nelle nuove

norme una portata così ampiamente innovativa e riformativa vi era la

necessità che l'oggetto della riforma fosse previsto in termini

specificamente espressi (nella specie menzionando il ruolo ad

esaurimento), e che fossero, altresì, previsti principi e criteri

direttivi in ordine al superamento della normativa vigente (sentenza

n. 173 del 1981). Al contrario l'esame degli atti parlamentari

esclude qualsivoglia elemento di sostegno ad una riforma siffatta

della quale non vi è neppure incidentalmente menzione. Così ove il

legislatore avesse voluto - avuto riguardo al dato testuale -

indicare gli ufficiali del ruolo ad esaurimento con la semplice

locuzione "ufficiali in servizio permanente", discostandosi da quella

usata in leggi precedenti, avrebbe dato sicuramente esplicite e

specifiche indicazioni sia nel testo della norma, sia nel corso dei

lavori preparatori, rivelandosi consapevole della innovazione e delle

relative ragioni modificative del precedente sistema. Peraltro, come

già detto, nulla viene detto al riguardo, il che non può non

risultare chiaramente rivelatore della volontà diretta a non

introdurre sul punto alcuna innovazione.

Ne consegue che il legislatore delegante si è limitato a prevedere

- in concomitanza con l'aumento considerevole delle dotazioni

organiche degli ufficiali dei carabinieri stabilite con decreto-legge

18 gennaio 1992, n. 9 - la necessità di una regolamentazione

attraverso la razionalizzazione del vecchio ruolo unico, scindendolo

in tre ruoli, avuto riguardo particolare alle specializzazioni ed

alle connesse potenzialità dei singoli ruoli. Né, al riguardo, può

essere decisivo il parere (in sede di attuazione della delega) delle

Commissioni parlamentari, espressamente previsto nella specie,

dall'art. 2, comma 2, della legge delega n. 217 del 1992, che non

solo non è vincolante, ma non può nemmeno esprimere interpretazioni

autentiche delle leggi di delega (sentenza n. 173 del 1981) né può,

ancor meno, dilatare l'oggetto della delega mediante l'approvazione,

sia pure all'unanimità, dei richiesti pareri. V'è da rilevare,

nella specie, che l'originario schema di decreto delegato conteneva,

all'art. 12, una previsione volta a consentire l'accesso al ruolo

speciale degli ufficiali del ruolo ad esaurimento. Previsione che -

com'è agevole rilevare dal dibattito in sede di Commissione - fu

all'origine di vivaci critiche ed alla fine venne espunta, tant'è

che non figura più nel testo definitivamente emanato. Deriva da

tutto ciò non solo che in sede di attuazione della delega prevalse

una volontà interpretatrice della delega in senso restrittivo (non

ricomprendente il ruolo ad esaurimento), ma che la disposizione

impugnata costituisce un coerente sviluppo della ratio del

legislatore delegante, nonché delle ragioni ad essa sottese,

limitandosi - coerentemente con i principi che presiedono al sistema

di avanzamento degli ufficiali - a razionalizzare il vecchio ruolo

unico inadeguato a fronteggiare l'aumento considerevole delle

dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,

stabilite dall'art. 2 del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito

dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, ovvero dalla stessa legge

delega. Il ruolo unico (e solo questo) viene, pertanto, in rilievo

con riguardo alla previsione dei tre ruoli distinti senza, peraltro,

che siano operate innovazioni sui criteri di progressione in carriera

degli stessi ufficiali. Ne consegue che la norma censurata supera il

vaglio di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 76

della Costituzione.

Il ruolo ad esaurimento non venne toccato dalla delega e quindi non

poteva essere oggetto di norme delegate. La Corte, tuttavia, proprio

nel rilevare l'ambito limitato della delega, auspica che il problema

della normale evoluzione del ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei

carabinieri - anche attraverso una necessaria e speciale selezione

concorsuale per il passaggio al ruolo speciale con più ampia

possibilità di progressione - possa essere affrontato in sede di

disegno di legge organica sull'avanzamento degli ufficiali, tuttora

pendente, o in altra sede legislativa. Spetta alla discrezionalità

del legislatore evitare - con il sostegno di un'ottica globale -

situazioni disarmoniche che certamente alimentano una conflittualità

diffusa, non risolvibile in sede di sindacato di legittimità

costituzionale.

4. - Per quel che concerne la denunciata violazione dell'art. 3

della Costituzione in relazione alla disparità di trattamento tra

gli ufficiali del ruolo ad esaurimento e gli ufficiali già

appartenenti al ruolo unico (denominato normale a seguito della

riforma) è sufficiente richiamare le considerazioni svolte in

precedenza sulla disomogeneità delle due categorie poste a

raffronto, disomogeneità già evidenziata da questa Corte con

ordinanza n. 253 del 1993. Non senza aggiungere che il "transito" nel

vecchio "ruolo unico" era subordinato al concorso per il servizio

permanente effettivo e che, per effetto di questo, si ricominciava la

propria carriera nel grado di sottotenente. Resta da esaminare

l'ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione

denunciato in relazione alla disparità di trattamento tra ufficiali

del ruolo ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri e ufficiali del

ruolo ad esaurimento di altre Forze armate (Esercito e Marina) per i

quali ultimi è previsto l'accesso al ruolo speciale. Al riguardo è

innanzitutto da tener presente la specificità dell'ordinamento

dell'Arma dei carabinieri, già messa in luce da questa Corte

(sentenza n. 440 del 1992) rispetto a quello delle altre Forze

armate. In secondo luogo va detto che in queste altre Forze armate

l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali di complemento, già

iscritti nel ruolo ad esaurimento è previsto a condizione che -

parimenti ai sottufficiali in s.p.e. - abbiano superato l'apposito

concorso per ufficiale in servizio permanente (art. 7 della legge n.

1414 del 1964 e art. 16 della legge n. 1622 del 1962).

Inoltre va sottolineato che il passaggio dalla posizione di

complemento al ruolo speciale avveniva con la perdita dell'anzianità

e del grado, per cui colui che aveva raggiunto il grado di capitano

nel ruolo di complemento per il passaggio nel ruolo speciale,

ritornava sottotenente, senza il calcolo dell'anzianità.

Peraltro va, pure evidenziato che anche gli ufficiali dell'Arma

dei carabinieri, appartenenti al ruolo ad esaurimento, in linea di

principio avrebbero potuto partecipare al concorso per ufficiale in

servizio permanente (art. 9, lettera b), della legge 18 dicembre

1964, n. 1414). Sicché nessuna irragionevole disparità di

trattamento sia dal punto di vista soggettivo (differenza tra le

categorie), sia oggettivo può denunciarsi nei confronti degli

ufficiali delle altre Forze armate i quali abbiano ottenuto - tramite

concorso - l'accesso al ruolo speciale. Si tratta, invero, di

categorie aventi status giuridico e professionale diverso, che non

può non incidere ai fini dell'avanzamento degli stessi ufficiali

(sentenza n. 248 del 1989). Ovviamente resta il profilo che allo

stato della normativa attuale non vi è una previsione di accesso

concorsuale agli altri ruoli per gli ufficiali dell'Arma dei

carabinieri appartenenti al ruolo ad esaurimento. Ma questa è una

scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore, che non ha

affrontato ancora il problema - come sopra richiamato - dopo le

modifiche introdotte con il d.-l. n. 117 del 1993. La censura

relativa all'art. 97 della Costituzione - essendo svolta in combinato

disposto con l'art. 3 della Costituzione - non riveste valenza

autonoma e valgono anche per essa le pregresse considerazioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117

(Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in

servizio permanente dell'Arma dei carabinieri), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza del 29 maggio

1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:531 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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