Art. 11 — Entrata in vigore
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6, comma 3, capoverso articolo 7-ter, del presente decreto che entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.
Testo vigente dal 9 ottobre 2018
