Art. 35 — Disposizioni finanziarie e finali
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10 ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14 non e' dovuta alcuna indennita' di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.
Testo vigente dal 31 luglio 2017
